Nuovo DM Requisiti Minimi 2026:
cosa cambia per le prestazioni energetiche degli edifici
Nuovo DM Requisiti Minimi 2026:
cosa cambia per le prestazioni energetiche degli edifici
Il 3 giugno 2026 entra ufficialmente in vigore il nuovo DM Requisiti Minimi, il decreto che aggiorna e sostituisce parti fondamentali del DM 26 giugno 2015, introducendo criteri più severi e moderni per la prestazione energetica degli edifici.Si tratta di un passaggio chiave nel percorso italiano verso edifici più efficienti, sicuri e predisposti alla mobilità elettrica, in linea con la Direttiva UE 2018/844.
🔍 Obiettivi del nuovo DM Requisiti Minimi
Il decreto punta a:
migliorare l’efficienza energetica degli edifici;
aggiornare le verifiche sull’involucro edilizio;
introdurre una disciplina più precisa sui ponti termici;
aggiornare i requisiti degli impianti (con focus sulle pompe di calore);
definire prescrizioni per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
integrare chiarimenti e FAQ ministeriali pubblicate negli anni.
Il provvedimento non recepisce ancora la nuova Direttiva EPBD IV (Case Green), per la quale saranno necessari ulteriori interventi normativi.
Il decreto introduce:
revisione del parametro H’T, con:
eliminazione della verifica per le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
valori dinamici per le ristrutturazioni di primo livello, variabili in base a zona climatica e superficie vetrata.
➡️ Obiettivo: evitare penalizzazioni per edifici esistenti con ampie superfici trasparenti.
Per la prima volta vengono introdotti valori di riferimento differenziati:
nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello, i ponti termici entrano nel modello dell’edificio di riferimento;
nelle ristrutturazioni di secondo livello, la verifica della trasmittanza comprensiva dei ponti termici diventa obbligatoria.
Il decreto aggiorna:
i requisiti minimi di efficienza stagionale (SCOP, SEER);
le prescrizioni per generatori, sistemi di regolazione e contabilizzazione;
l’obbligo di diagnosi energetica per i grandi impianti.
Il DM introduce obblighi differenziati per:
nuove costruzioni;
ristrutturazioni importanti;
edifici esistenti.
Sono definiti:
numero minimo di punti di ricarica;
diametri delle canalizzazioni;
differenze tra edifici residenziali e non residenziali.
Contiene:
metodologia di calcolo della prestazione energetica basata su norme UNI/CTI;
classificazione degli edifici;
definizione delle tipologie di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione primo/secondo livello, riqualificazione);
requisiti termo-fisici, igrotermici e di comfort;
prescrizioni per evitare muffe, condense e surriscaldamento estivo.
Include anche:
valori limite di trasmittanza;
parametri dell’edificio di riferimento;
requisiti per impianti e rinnovabili.
Raccoglie tutte le norme UNI/TS e UNI EN ISO necessarie per:
calcolo dei fabbisogni energetici;
trasmittanza termica;
ponti termici;
igrotermia;
dati climatici;
proprietà dei materiali.
Requisiti completi su involucro, impianti e rinnovabili.
Applicazione dell’edificio di riferimento.
Primo livello: >50% involucro + impianto termico → requisiti completi.
Secondo livello: >25% involucro → verifiche solo sulle parti interessate.
Interventi parziali su involucro o impianti.
Requisiti limitati ai componenti oggetto di intervento.
Il decreto stabilisce:
predisposizione obbligatoria nei residenziali;
installazione effettiva nei non residenziali, proporzionata ai posti auto;
differenze tra parcheggi pubblici e privati.
Il DM Requisiti Minimi 2026 rappresenta un passo decisivo verso:
edifici più efficienti e confortevoli;
riduzione dei consumi di energia non rinnovabile;
maggiore integrazione delle rinnovabili;
preparazione alla transizione verso la mobilità elettrica;
applicazione più uniforme delle norme grazie al recepimento delle FAQ.
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